05/01/2017 - INAPPLICABILITA' DELL'AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - PROROGA DEI TERMINI FINO AL 31-12-2017
Con comunicazione del 5-1-2017 del Casellario Centrale presso il Ministero della Giustizia s'informano gli Utenti che il termine previsto dal decreto-legge n.150 del 30 dicembre 2013, coordinato con la Legge di conversione n.15 del 27 febbraio 2014 recante "proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, fino al quale è stata disposta l'inapplicabilità della normativa in materia di autocertificazione ai procedimenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero", è stato prorogato fino al 31-12-2017 (art.5 comma 4 D.L. 30 dicembre 2016 n.244 - G.U. del 30-12-2016 n.304). Pertanto i certificati richiesti dall'interessato ai fini delle procedure connesse alle Leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.) continueranno a riportare l'avvertenza: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione. Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere."