14/02/2012 - Casellario - Modifiche del servizio di certificazione a seguito dell'entrata in vigore della l. 183/2011 (legge di stabilità)
Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000).
Pertanto tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura :
"A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".
La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni .
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla .
Rimane la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di rilasciare i certificati ad uso privato.
Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche , assicurazioni, sportelli postali etc…) purchè questi vi acconsentano.