| QUANDO PUO’ ESSERE UTILIZZATA | Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate alle amministrazioni pubbliche, intendendo con ciò tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti di diritto pubblico e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. | 
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| CHE COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE | Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
 La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
  Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:  data e luogo di nascita; 
residenza; 
godimento dei diritti civili e politici;
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
stato di famiglia;
esistenza in vita; 
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;appartenenza ad ordini professionali;
titoli di studio, esami sostenuti;
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; 
assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto; 
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
qualità di vivenza a carico; 
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
 
 Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  | 
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| DICHIARAZIONI NON VERITIERE | Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
 
 Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  | 
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