Come Fare Per...


Certificato dei carichi pendenti
INFORMAZIONI GENERALICertificato dei carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall'art. 27 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Vi invitiamo a consultare la scheda relativa all'autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

A CHI RIVOLGERSIIl certificato dei carichi pendenti va richiesto esclusivamente al Casellario della Procura della Repubblica del luogo di residenza; verifica qui per quali comuni è competente territorialmente la Procura della Repubblica di Siracusa.

A Siracusa l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il certificato dei carichi pendenti si richiede online collegandosi al sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it e, dalla sezione "come fare per", cliccare su "servizi on line" , quindi seguire la procedura guidata.

per i certificati dei carichi pendenti:

  • 1 marca da bollo da 16,00 euro;
  • 1 marca per diritti da 7,84 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
  • 1 marca per diritti da 3,92 euro se il certificato è richiesto senza urgenza. 

 

Per uso adozione non è richiesta alcuna marca da bollo.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • fotocopia di documento di identità non scaduto;
  • busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.

Per gli interdetti, la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIORilascio dopo cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
Torna su